Art. 2.
(Istituzione della banca dati nazionale sulle persone scomparse).

      1. È istituita presso il Casellario centrale di identità del Ministero dell'interno la banca dati nazionale sulle persone scomparse.
      2. La banca dati, aggiornata settimanalmente e corredata da fotografie di ogni persona scomparsa e da tutte le notizie utili per favorirne il ritrovamento, è resa accessibile agli utenti sul sito INTERNET del Ministero dell'interno.
      3. Nella banca dati sono altresì indicati i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica dell'ufficio delle Forze di polizia al quale fornire le informazioni attinenti ai singoli casi.
      4. Coloro che denunciano la scomparsa di una persona sono tenuti, entro quarantotto ore dal ritrovamento, a darne comunicazione alle autorità competenti.

 

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